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Titolo: Discarica VERGINE - LA POSIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE [Giuseppe Todaro]

ECCO COSA HANNO NOTIFICATO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE DI FRAGAGNANO E DI LIZZANO


Il Comitato per l’Ambiente di Fragagnano ed l’Associazione AttivaLizzano con la presente nota evidenziano le motivazioni tecniche che inducono a rigettare l’istanza presentata dalla ditta Vergine in merito alla richiesta fatta, ossia:

- ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3/08/2005, la deroga a poter accettare i rifiuti con concentrazioni nell’eluato dei parametri indicati nella Tab. 5 del suddetto decreto fino a 3 volte i valori limite riportati, per tutti i rifiuti non pericolosi che la discarica è autorizzata a smaltire;
- ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 2 del D.M. 3/08/2005 la deroga a poter accettare i rifiuti con concentrazioni nell’eluato del parametro DOC con valori illimitato, per i rifiuti con codice CER di cui all’allegato 1 della Valutazione del Rischio;
- l’ampliamento del settore confinato per i rifiuti con DOC illimitato dai previsti 180.000 mc a 665.000 mc;
- la durata delle deroghe ai criteri di ammissibilità sia pari a quella dell’autorizzazione AIA concessa per l’esercizio dell’impianto.

Occorre premettere che la determina dirigenziale n. 467 del 9/09/2009, a firma del dirigente Gennaro Rosati, ha autorizzato con estrema superficialità, la deroga ai sensi dell’art. 10 per alcune tipologie di rifiuti e ai sensi dell’art. 7 allo smaltimento di rifiuti aventi DOC nell’eluato illimitato.
La superficialità è derivata essenzialmente dalla mancanza di idonea valutazione di rischio evidenziata dagli stessi uffici regionali e condizionata alla trasmissione di tale valutazione in tempi successivi.
In tale conferenza sono stati sollevate, da parte dei Comuni presenti alla CdS, alcune problematiche a cui gli Uffici Regionali non hanno ancora risposto e, stante l’importanza degli argomenti, crediamo sia opportuno e doveroso dare opportuna risposta argomentata.
Si chiedeva se:
1) sulla scorta della rappresentazione progettuale della barriera inferiore della discarica, mancando come si evince della barriera geologica naturale, questa è da considerarsi difforme al D.Lgs. 13/01/2003, n. 36; a tal proposito occorre rilevare che lo stesso Comitato VIA della R.P. su tale argomentazione si è più volte espresso in tale senso.
2) se la deroga ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2005 è da considerasi richiesta autorizzativa di una nuova discarica e come tale sia necessario che sia avviato l’intero iter autorizzativo previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 con conseguente richiesta di nuovi pareri ed in particolare una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.

L’impianto così facilmente autorizzato in via provvisoria è stato origine, in questo arco temporale, di odori maleodoranti e malsani che hanno provocato malessere negli abitanti dei paesi vicini.

Per motivare tecnicamente il proprio rigetto della proposta della ditta Vergine si evidenziano nel seguito la non conformità della stessa ad alcune prescrizioni normativa.

L’impianto discarica non è conforme alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 13/01/2003, n. 36 in merito a:
- alla barriera geologica naturale che la norma prevede avere caratteristiche
k ≤ 1 x 10-9 m/s e s ≥ 1 m; mentre nel nostro caso risulta assente;
- all’assenza di sistema di captazione del biogas, obbligatorio per le discariche che accettano rifiuti biodegradabili, con conseguente utilizzo energetico dello stesso oppure in caso di impossibilità al recupero energetico, risulta necessaria opportuna termodistruzione.
- Non sono adottate le opportune misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e i rischi provocati dalle emissioni di odori dovuti a gas di discarica, stante le notevoli lamentele sollevate dalle popolazioni dei comuni vicini.

- Non è ammissibile la deroga ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2005 ma solo una classificazione in sottocategoria che può essere chiesta in fase di autorizzazione; in fase di esercizio può essere richiesta una riclassificazione della discarica che comporta una valutazione progettuale ex novo con richiesta dei pareri ed autorizzazione ai vari enti ed in particolare una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.



Dall’esame della valutazione del rischio presentata dal proponente, si evince quanto segue:

1) Le informazioni sulla struttura geologica del sito appaiono errate in quanto la presenza a circa 9-10 m dal piano campagna di una formazione di terra rossa ( terreno a bassa permeabilità) lasciano dedurre la presenza di una falda superficiale poggiante su tale strato (di cui non si ha traccia nella relazione geologica); in alternativa si deve supporre che tale strato di terra rossa o lo strato di calcarenite superiore siano dotati di permeabilità in grande ossia di macrofessure nell’ammasso roccioso che permettono il deflusso delle acque lateralmente;
2) Non sono state riportate le prove di permeabilità eseguite sulla struttura di barriera artificiale tale da giustificare i parametri geologici rappresentativi di tale barriera ( spessore maggiore di metri 1 e permeabilità minore di 1x10-9 m/sec);
3) E’ stata sottostimata la previsione della produzione totale di biogas della discarica in quanto sono stati considerati i rifiuti smaltiti nel breve periodo di esercizio e non quelli ammissibili con la eventuale deroga;
4) Sono state sottostimate le concentrazioni di inquinanti nelle sorgenti “ percolato” e “biogas“in quanto riferiti ai rifiuti smaltiti in discarica nel breve periodo di esercizio e non a quelli smaltibili per effetto della deroga illimitata del DOC;
5) I percorsi e le vie di propagazione del percolato e del biogas e quindi degli inquinanti sono concettualmente inesatti: per il percolato si è calcolato il flusso di attraversamento della barriera di fondo considerando la dispersività longitudinale e non considerando quella trasversale che in questo caso potrebbe essere non trascurabile vista la mancanza della falda al di sopra dello strato di terra rossa;
6) Non vi è adeguato sistema di captazione, estrazione, controllo e gestione del biogas;
7) Non sono riportate nella analisi di rischio le modalità di gestione operativa, le modalità di gestione post-operativa e di ripristino dell’area;

Dall’esame della Circolare del MATTM del 30/06/2009 si evince:

1) l’art. 7 del DM 3/08/2005 prevede che possono essere autorizzate le sottocategorie di discariche, anche per settori confinati:

I relativi criteri di ammissibilità dovranno essere individuati IN SEDE DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE.
Poi continua:

Nel nostro caso tali informazioni sono relative al progetto originale e non alla discarica che si vuole RICLASSIFICARE.

E’ importate evidenziare quanto viene successivamente riportato nella circolare:






Nel nostro caso il proponente non potenzia alcuno di tali sistemi anzi ammette che la discarica non è dotata di sistema di captazione e abbattimento del biogas.

La circolare inoltre riporta:




( si evidenzia il riferimento all’art. 8 del D. Lgs. 36/03 il cui titolo è “ Domanda di Autorizzazione” )


CARENTE


MANCANTE E RISULTA CON CONFORME




Dall’esame della Deliberazione della Giunta Regionale n. 23 del 19/01/2010 si evince:

- il soggetto proponente avrebbe dovuto presentare, entro 2 mesi dalla data di comunicazione della delibera, una Analisi di Rischio conforme alle Linee Guida e UN PROGETTO DI ADEGUAMENTO ( mancante) che preveda:
1. la realizzazione di un ulteriore strato impermeabile in geomembrana e contestuale sistema di monitoraggio del flusso di percolato tra i due strati di geomemnbrana;
2. realizzazione di sistema di recupero del biogas utile anche a limitare le emissioni odorigene diffuso dal corpo discarica in coltivazione.
E’ importante sottolineare quanto riportato nel seguito:
NEL CASO LO STATO DI COLTIVAZIONE NON CONSENTE DI ALLESTIRE UN ULTERIORE STRATO IMPERMEABILE IN GEOMEMBRANA come in caso di abbancamento di rifiuti effettuato su tutta la superficie, l’Analisi di Rischio deve fornire elevate garanzie di tutela della salute e dell’ambiente e VENGA FORMALMENTE APPROVATA DAI VARI ENTI PORTATORI DI INTERESSE IN APPOSITA CONFERENZA DEI SERVIZI. ( SI DEDUCE CHE DETTA ANALISI DI RISCHIO SIA APPROVATA DAI COMUNI PRESENTI IN CONFERENZA CHE SONO ENTI PORTATORI DI INTERESSI)


Dall’esame del Piano Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia si evince:





Emerge che:
1) Per le discariche autorizzate ed in esercizio, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 1 del D. Lgs. 36/03, ( che definisce i criteri costruttivi di ammissibilità delle discariche) la deroga ai sensi dell’art. 10 possono essere concesse se la valutazione di rischi sia positiva e sia condizionata ad alcuni requisisti.
2) Per le discariche autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all’esercizio, la deroga PUO? ESSERE CONCESSA SOLO NELL’IPOTESI DI SITI CARATTERIZZATI DA LITOLOGIA ARGILLOSA.

Nel nostro caso, come più volte denunciato nelle conferenze di servizio precedenti a questa, la discarica è priva della barriera geologica naturale e pertanto comunque sia considerata la discarica, non essendo conforme all’allegato 1 e non essendo il sito caratterizzato da litologia argillosa, la deroga ai sensi dell’art. 7 risulta non ammessa.


PER TUTTE LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE
IL COMITATO PER L’AMBIENTE DI FRAGAGNANO ED L’ASSOCIAZIONE ATTIVALIZZANO, ESPRIMONO IL LORO MOTIVATO PARERE NEGATIVO ALLE RICHESTE DELLA DITTA VERGINE.




studio@ingtodaro.191.it


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