E' necessario che sia noto cosa è stato riportato nellla Conferenza dei Servizi presso la Regione Puglia da parte dei comuni di Taranto, Lizzano, Monteparano, Faggiano ( con esclusione del Comune di Fragagnano che non era presente... ma questa è un'altra storia)
Associazione dei Comuni di:
Taranto, Faggiano, Fragagnano, Monteparano e Lizzano
Addi 25/06/2010 Conferenza di servizi per richiesta deroga D.M. agosto 2005
OGGETTO: Ditta VERGINE s.r.l. –Impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica per rifiuti non pericolosi in loc. Palombara nel Comune di Taranto. – Richiesta di deroga ex artt. 7 e 10 del D.M. 3/08/2005
PREMESSO CHE:
Con nota del 25/11/2009 la ditta Vergine s.r.l. ha richiesto all’autorità competente:
- ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3/08/2005, la deroga a poter accettare i rifiuti con concentrazioni nell’eluato dei parametri indicati nella Tab. 5 del suddetto decreto fino a 3 volte i valori limite riportati, per tutti i rifiuti non pericolosi che la discarica è autorizzata a smaltire;
- ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 2 del D.M. 3/08/2005 la deroga a poter accettare i rifiuti con concentrazioni nell’eluato del parametro DOC con valori illimitato, per i rifiuti con codice CER di cui all’allegato 1 della Valutazione del Rischio;
- l’ampliamento del settore confinato per i rifiuti con DOC illimitato dai previsti 180.000 mc a 665.000 mc;
- che la durata delle deroghe ai criteri di ammissibilità sia pari a quella dell’autorizzazione AIA concessa per l’esercizio dell’impianto.
Il Comune di Faggiano, insieme ai Comuni di Taranto, Monteparano, Lizzano e Fragagnano, come risulta dagli atti presso l’Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia, ha più volte ribadito in sede di conferenza di servizi tenute a Bari in occasione della autorizzazione AIA e nella seguente autorizzazione provvisoria per la richiesta di deroga, il motivato parere negativo alle richieste suddette.
Tenuto conto che:
1. Le caratteristiche costruttive della discarica appaiono difformi a quanto previsto dal D. Lgs. 36/2003, con riferimento allo strato impermeabile di fondo come più volte rimarcato in sede di conferenza dei servizi; a tale proposito gli uffici della Regione Puglia non hanno mai risposto;
2. La richiesta di deroga ai sensi dell’art. 7 risulta improponibile in quanto il suddetto art. prevede che possono essere autorizzate, anche per settori confinati, delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi ma tale deroga viene resa unicamente in sede di rilascio dell'autorizzazione. Si evince quindi che l’art. 7 non contempla deroghe in fase successiva all’autorizzazione acquisita ma si deve parlare di riclassificazione della discarica e quindi si devono nuovamente acquisire tutti i nulla osta dei vari Enti ed in particolare è necessario effettuare una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.
3. In particolare risulta alquanto assurda la richiesta di deroga del DOC per valore illimitato per alcune tipologie di rifiuti in quanto, in tal modo, i rifiuti ammessi in discarica risulterebbero avere caratteristiche tali da superare persino il limite di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti pericolosi del parametro DOC ( che è di 100 ) mentre il Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilita' in discariche per rifiuti non pericolosi del parametro DOC è di 80. IN DEFINITIVA, RIFIUTI CON VALORI MAGGIORI DEL PARAMETRO DOC NELL’ELUATO NON SONO CONSENTITI NEANCHE NELLE DISCARICHE PER RIFIUTI PERICOLOSI.
4. che lo smaltimento in discarica di rifiuti aventi un DOC maggiore avrebbe come conseguenza un aumento di produzione di biogas in discarica con i relativi effetti negativi sulle popolazioni e sull’ambiente:
aumento degli odori maleodoranti e di conseguenza un malessere per gli abitanti dei paesi vicini;
un aumento dei danni alla salute dell’uomo per la possibile presenza di sostanze tossiche disperse dal biogas;
un aumento del rischio di esplosione;
un aumento dell’effetto serra dovuto alla maggiore emissione di CO2 in atmosfera;
5. Che pur avendo acquisito la “ valutazione di rischio associato alla discarica “ nella quale si conclude che l’indice di rischio, l’indice di pericolo e l’indice per gli effetti cancerogeni rispettano i limiti di accettabilità, risulta necessario evidenziare:
che tale valutazione di rischio risulta “di parte” non offrendo alcuna garanzia sulla bontà dei dati e sul procedimento adottato;
che la valutazione di rischio associato alla discarica considera il valore incrementale dei parametri di rischio mentre risulta necessario effettuare una analisi di rischio complessivo considerando la presenza di ulteriori discariche virtualmente attive nella zona, e della stessa proprietà, per cui l’indice di rischio, l’indice di pericolo e l’indice per gli effetti cancerogeni cumulativi potrebbero non rispettare i criteri di accettabilità;
6. Che la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, la quale risulta il criterio tecnico giustificativo dell’accettazione dell’intervento, ha avuto esito positivo sulla base delle proposte progettuali ed operative riportate nel progetto originario; se tali parametri tecnici ed operativi dovessero variare risulta necessario prevedere una ulteriore Valutazione di Impatto Ambientale per valutare nuovamente l’incidenza del progetto sulle componenti ambientali.
Nel nostro caso in esame le differenze sostanziali sono:
- Differenza nella tipologia dei rifiuti, infatti variando la tipologia dei rifiuti come è stato richiesto variano le emissioni indotte e di conseguenza gli impatti.
- Differenza tra l’impianto assentito e quello realizzato: il progetto prevedeva un impianto di trattamento rifiuti con annessa discarica per rifiuti non pericolosi mentre attualmente risulta operativa solo la discarica. La valutazione ambientale del progetto risulta fortemente variata.
7. che vi è una mobilitazione delle associazioni ambientali locali le quali, facendosi portavoce degli abitanti, richiedono un controllo per la riduzione degli odori maleodoranti nonché un controllo della gestione della discarica;
8. che vi sono numerose rimostranze dei cittadini in merito ai cattivi odori che vengono diffusi dalla discarica con costanti denunce alle autorità competenti.
CHE per quanto sopra riportato si intende esprimere il proprio motivato parere negativo in ordine alla richiesta della società Vergine s.r.l. :
- ai sensi dell’art. 7 del D.M. 3/08/2005, la deroga a poter accettare i rifiuti con concentrazioni nell’eluato dei parametri indicati nella Tab. 5 del suddetto decreto fino a 3 volte i valori limite riportati, per tutti i rifiuti non pericolosi che la discarica è autorizzata a smaltire;
- ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 2 del D.M. 3/08/2005 la deroga a poter accettare i rifiuti con concentrazioni nell’eluato del parametro DOC con valori illimitato, per i rifiuti con codice CER di cui all’allegato 1 della Valutazione del Rischio;
- l’ampliamento del settore confinato per i rifiuti con DOC illimitato dai previsti 180.000 mc a 665.000 mc;
- che la durata delle deroghe ai criteri di ammissibilità sia pari a quella dell’autorizzazione AIA concessa per l’esercizio dell’impianto.
- Per Il Comune di Taranto --------------------------------------------
- Per il Comune di Faggiano --------------------------------------------
- Per il Comune di Fragagnano --------------------------------------------------
- Per il Comune di Monteparano --------------------------------------------------
- Per il Comune di Lizzano --------------------------------------------------
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